Nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno
La Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha raggiunto l’intesa in merito allo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno, il cui testo nei prossimi giorni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In particolare, con il decreto-legge “sostegni” ha previsto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.
- PRESENTAZIONE: da parte dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questi, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.
- LOCAZIONI BREVI: vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Il decreto interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, la quale deve essere versata ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Le dichiarazioni e i dati in esse contenuti, una volta acquisiti e trattati dal MEF, saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.