In risposta alle richieste pervenute negli ultimi giorni alla nostra Segreteria, per vostra comodità vi lasciamo un breve riepilogo degli aggiornamenti in materia di pagamento in contanti per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 entra in vigore la disposizione che innalza a 5.000 euro il valore soglia per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi oltre il quale si applica il divieto di trasferimento del contante fra soggetti diversi (articolo 49, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007, modificato dall’articolo 1, comma 384, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 “legge di bilancio 2023”).
Si ricorda che, senza la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2023, la soglia per i pagamenti in contante sarebbe stata ridotta da 2.000 a 1.000 euro.
Rimane confermata la disposizione (articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2012) che eleva a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE), utilizzando un’apposita procedura (cfr. nostra circolare n. 4 del 2019).
La procedura -> I soggetti interessati devono trasmettere preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato agli stessi nel quale verseranno il denaro contante incassato. A seguito della presentazione, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Inoltre, sono necessari i seguenti adempimenti:
- All’atto dell’effettuazione dell’operazione occorre acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- Nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, occorre versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate;
- Occorre comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a 1000 euro (si rammenta che il riferimento ai 1000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante l’elevazione della soglia per gli italiani residenti a 3000 euro), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Qui potete scaricare la cartellonistica nei vari formati per comunicare alla clientela il contenuto delle disposizioni che regolano la materia: